Com’è ormai universalmente noto, con Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (pubblicato in G.U. 21/9/2021 n. 226 e rubricato:“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”) a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 è stato reso obbligatorio il “Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati.
Il “Green Pass” (o, secondo la definizione normativa, “certificazione verde”) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, ed attesta una delle seguenti condizioni:
– aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
– essere negativi al test antigenico rapido (48 ore di validità dal momento dell’esecuzione del test) o al test molecolare (72 ore di validità);
– essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il precitato Decreto Legge stabilisce l’obbligo per i lavoratori di “possedere e di esibire” la certificazione verde, e l’obbligo per il datore di lavoro di verificare il possesso della suddetta certificazione verde; tali obblighi non sono derogabili per nessuna delle due parti.
In caso di mancanza dello stesso, non sarà possibile accedere ai locali aziendali o presso i cantieri esterni ove debba svolgersi la prestazione lavorativa.
La violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione del “Green Pass” per l’accesso al luogo di lavoro, in base a quanto disposto dall’art 9-septies, commi da 6 a 10, comporta le seguenti conseguenze (fatte salve eventuali conseguenze disciplinari):
- a) in caso di comunicazione di non essere in possesso del Green Pass o di lavoratori che siano privi della predetta certificazione al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso ed emolumento, comunque denominato, fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e comunque non oltre il 31/12/2021, salvo proroga del termine;
- b) in caso di accesso del lavoratore al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass, sanzione amministrativa da euro 600,00 a 1500,00.
La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte del soggetto incaricato dell’accertamento.
Stando così le cose, è evidente che la finalità della suddetta normativa, come segnalato da più commentatori, è quella di indurre il maggior numero possibile di lavoratori a vaccinarsi.
A prescindere da ogni valutazione circa i possibili profili di incostituzionalità della normativa in esame (sul che bisognerebbe dedicare una trattazione a parte), con il presente contributo si intende esaminare il tema del costo dei tamponi, per quei lavoratori che, invece, non intendano vaccinarsi.
Ci si chiede, quindi, se tale costo debba gravare sulle tasche del lavoratore o se, invece, non possa essere (quantomeno in parte) posto a carico del Datore di Lavoro (fermo restando che, a quanto consta, il Governo si è espresso a sfavore della possibilità di rendere gratuiti i tamponi, con conseguente, relativo, onere a carico delle finanze pubbliche).
Ed, invero, il costo complessivo mensile dei tamponi può tranquillamente aggirarsi sui 150,00/200,00 Euro.
Lo Studio Legale Nouvenne è a conoscenza del fatto che talune grandi Aziende, peraltro prima dell’entrata in vigore del D.L. in questione, si erano accollate, per il tramite di accordi sindacali e/o di regolamenti aziendali, il costo dei tamponi per i dipendenti.
Lo Studio Legale Nouvenne ritiene che i tamponi possano essere assimilati a dei dispositivi di protezione individuale della salute dei dipendenti (c.d. D.P.I.) e, quindi, che il relativo costo debba essere sostenuto dal Datore di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori che fossero interessati.
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