Il c.d. Decreto “Brunetta” (D.L. 9/6/2021 n. 80) contiene, tra le altre, una norma che ha (apparentemente) soppresso l’obbligo del preventivo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza in materia di mobilità del dipendente pubblico.
La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 3, c. 7, del D.L. precitato che, sul punto, dispone, per quanto qui rileva, quanto segue:”All’art. 30, comma 1, del D.Lgs 30/3/2001 n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole “previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” sono soppresse;
- b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:”E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. OMISSIS“.
E’ evidente, quindi, che il Decreto in questione ha solo apparentemente eliminato l’obbligo del nulla osta per la mobilità, posto che, come risulta dal testo della norma, nelle ipotesi ivi citate – a) “posizioni motivatamente infungibili”; b) “personale assunto da meno di tre anni”; c) “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica del richiedente”- il “previo assenso” della P.A. di appartenenza rimane necessario.
Ad ulteriore conferma della solo apparente innovatività del Decreto in esame, si consideri, poi, che lo stesso ha lasciato invariata la situazione nel Comparto della Sanità e nel Comparto della Scuola, ove, quindi, continua a rimanere in vigore la normativa previgente.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che (eventualmente) giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati ad impugnare un diniego di nulla osta alla mobilità.
Salve potrebbe darmi un opinione riguardo il problema qui di seguito esposto ? Io sono un dipendente civile del Ministero dell’Interno e svolgo servizio presso la Questura della mia città.
Alcuni mesi fa partecipai ad un bando nazionale di mobilità tra enti, per 56 posti presso le Agenzie delle Entrate del territorio. Visto che requisito obbligatorio era di avere il nulla osta del Ministero dell’Interno, lo richiesi come prassi al mio Questore ottenendo parere favorevole PREVIA SOSTITUZIONE. Dati i tempi ristretti allegai questo parziale consenso, visto che la risposta del Ministero tardava ad arrivare e con non poca sfiducia lasciai tutto al caso , consapevole che comunque la risposta sarebbe stata negativa vista l’impossibilità a trovare un sostituto ed essendo il mio profilo di collaboratore amm.vo in carenza di organico a livello nazionale oltre il 20%.
In questi giorni con stupore ricevo una PEC , una mail e una telefonata dell’Agenzia delle Entrate che mi convoca per un colloquio riguardo la mia domanda.
Io andrò di certo all’incontro ma è doveroso chiedersi come andrà a finire se decidessero di assumermi . Potrei avere una vostra opinione per chiarire cosa accadrà, grazie