Il c.d. Decreto “Brunetta” (D.L. 9/6/2021 n. 80) contiene, tra le altre, una norma che ha (apparentemente) soppresso l’obbligo del preventivo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza in materia di mobilità del dipendente pubblico.

La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 3, c. 7, del D.L. precitato che, sul punto, dispone, per quanto qui rileva, quanto segue:”All’art. 30, comma 1, del D.Lgs 30/3/2001 n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole “previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” sono soppresse;
  2. b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:”E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. OMISSIS“.

E’ evidente, quindi, che il Decreto in questione ha solo apparentemente eliminato l’obbligo del nulla osta per la mobilità, posto che, come risulta dal testo della norma, nelle ipotesi ivi citate – a) “posizioni motivatamente infungibili”; b) “personale assunto da meno di tre anni”; c) “carenza di organico superiore al 20% nella qualifica del richiedente”- il “previo assenso” della P.A. di appartenenza rimane necessario.

Ad ulteriore conferma della solo apparente innovatività del Decreto in esame, si consideri, poi, che lo stesso ha lasciato invariata la situazione nel Comparto della Sanità e nel Comparto della Scuola, ove, quindi, continua a rimanere in vigore la normativa previgente.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che (eventualmente) giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che fossero interessati ad impugnare un diniego di nulla osta alla mobilità.