Sia nel settore privato, che nel settore pubblico, non è infrequente il caso in cui il dipendente si trova ad affrontare dei carichi di lavoro che eccedono la normale tollerabilità.

Ciò può avvenire per periodi transitori o, anche, in via continuativa.

Soprattutto in questo ultimo caso – laddove, per esempio, il lavoratore si trova costretto a prestare attività lavorativa in regime di straordinario continuativo – si pone il problema di quali azioni a propria tutela possa esperire il lavoratore.

Lo Studio Legale Nouvenne ha, in proposito, di recente affrontato il caso di una lavoratrice, dipendente di un’Azienda del settore Metalmeccanico, alla quale, in aggiunta alle proprie mansioni di impiegata, era stato richiesto dall’Amministratore Delegato della Società di svolgere le funzioni di segretaria particolare del medesimo (per esempio, tenendogli un’agenda degli appuntamenti, prenotandogli aerei, treni, alberghi, pranzi, cene, vacanze ecc.).

A fronte di tali mansioni aggiuntive, la lavoratrice in questione, oltre a non aver ottenuto alcun aumento di retribuzione, si è trovata a dover prestare attività lavorativa in regime di straordinario continuativo ed anche nei giorni festivi e nelle Festività.

In conseguenza del suddetto carico di lavoro, certamente eccedente la normale tollerabilità, la predetta ha sviluppato una sindrome da stress, per curare la quale si è vista costretta ad assumere terapia farmacologica.

Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui la lavoratrice in questione potrà certamente agire nei confronti dell’Azienda, per rivendicare sia il riconoscimento economico dell’attività lavorativa aggiuntiva prestata, sia il risarcimento dei danni alla salute psico-fisica.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza (sia stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale), in favore di quei lavoratori che fossero interessati.