Si verifica il fenomeno dell’appalto illecito di manodopera, allorchè l’impresa A (Committente) appalta una determinata opera e/o servizio ad un’impresa B (Appaltatore), la quale è, tuttavia, priva di una propria autonoma organizzazione produttiva e/o di mezzi e/o di strumenti di lavoro e si limita alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente, mediante l’emissione delle buste paga, ma non esercita nessun potere tipico del Datore di Lavoro (direttivo e/o organizzativo) su di esso, potere che, invece, viene direttamente esercitato dalla Committente, presso cui tale personale viene inviato a lavorare.
Cosicchè si realizza un fenomeno di interposizione illecita di manodopera, in virtù del quale l’impresa B (Appaltatrice) – Datore di Lavoro formale – si limita a mettere a disposizione dell’impresa A (Committente) – che ne diviene l’utilizzatore – il proprio personale solo formalmente assunto alle dipendenze di essa Appaltatrice.
Il fenomeno in esame può realizzarsi anche in forma di subappalto, allorchè l’impresa appaltatrice a propria volta subappalta l’opera o il servizio ad un’impresa terza, del tutto priva di una propria autonoma struttura imprenditoriale.
Tale meccanismo illecito trova frequente applicazione in specie negli appalti c.d. “labour intensive”, con particolare riferimento al settore delle pulizie su scala industriale e del settore “automotive”.
La legge (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) prevede, in tali casi, il diritto del Lavoratore di agire nei confronti del solo utilizzatore, al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di quei Lavoratori che fossero interessati.
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