Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato di un parere da parte di un Operatore Socio Sanitario – Cat. B – del Comparto della Sanità Pubblica, il quale si è visto negare, dal proprio Ente Pubblico Datore di Lavoro (nel caso concreto, un’Azienda Ospedaliera Universitaria del Nord Italia), il nulla osta alla mobilità volontaria verso l’Azienda Sanitaria Locale della propria località di residenza, per un duplice ordine di motivi.
Il primo motivo legato al fatto che, al momento della presentazione della domanda di mobilità, il lavoratore richiedente non aveva ancora maturato il periodo minimo di cinque anni di permanenza nella (prima) sede di destinazione.
Il secondo motivo legato al fatto che, pur avendo il richiedente allegato, a sostegno della richiesta di mobilità, la propria condizione di unico responsabile dell’assistenza del proprio padre, invalido al 100% e convivente con esso richiedente, questi non sta “attualmente” usufruendo dei benefici di cui alla Legge n. 104/92.
Lo Studio Legale Nouvenne, considerato, da un lato, che l’art. 33, c. 5, della Legge precitata sancisce che “il lavoratore…ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere“, e, dall’altro, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il diritto in questione sorge dal momento della presentazione all’INPS della domanda volta ad ottenere il beneficio, ha consigliato al lavoratore in questione di presentare all’INPS domanda di riconoscimento dei benefici della L. n. 104/92.
Una volta ottenuto dall’INPS il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, lo Studio Legale Nouvenne – ritenendo prevalente l’interesse del lavoratore a prestare assistenza in favore del proprio genitore invalido al 100% rispetto a quello dell’Azienda Ospedaliera Universitaria datrice di lavoro alla permanenza in servizio del lavoratore per almeno cinque anni – ha espresso il parere secondo cui l’Azienda debba concedere il nulla osta alla mobilità, a meno che la stessa non opponga la sussistenza di altre diverse ragioni tali da precludere la concessione del nulla osta stesso.
Nel qual caso, bisognerà valutare se tali ragioni ostative risultino fondate, oppure no, e nel caso non lo fossero, ci si potrà opporre al (nuovo) diniego di nulla osta, in prima battuta mediante l’invio di una diffida stragiudiziale e, in seconda (eventuale) battuta, mediante la proposizione di un ricorso (se del caso, in via d’urgenza) al Giudice del Lavoro territorialmente competente.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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