In uno degli ultimi contributi si è dato conto, con soddisfazione, del fatto che le Aziende Sanitarie, a fronte delle diffide inviate dallo Studio Legale Nouvenne per contestare i dinieghi di nulla osta alla mobilità, stanno cominciando a “cedere”.

Se ne è avuta una ulteriore conferma in un recentissimo caso, che ha visto come “protagonista” una lavoratrice, assunta alle dipendenze di un’Azienda Sanitaria della Regione Toscana, con il profilo professionale di “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, sulla base del CCNL del Comparto della Sanità.

La predetta, essendo risultata vincitrice di un “Avviso Pubblico di Mobilità volontaria regionale ed interregionale” indetto da un’altra Azienda Sanitaria, sempre della Regione Toscana, si era sì vista concedere il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Sanitaria di appartenenza, ma con riserva di “comunicare la data di effettivo trasferimento in relazione all’acquisizione di una unità di personale di pari qualifica”.

I successivi solleciti, inviati sia personalmente dalla lavoratrice, sia dall’Azienda Sanitaria di destinazione, e volti a far sì che l’Azienda Sanitaria di appartenenza comunicasse la data di decorrenza del trasferimento, non sortivano effetti, essendosi l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro nuovamente riservata di “comunicare la data di effettivo trasferimento al momento che saranno certi i tempi per la sostituzione del professionista”.

Stando così le cose, la lavoratrice faceva intervenire lo Studio Legale Nouvenne, che, in sede di diffida stragiudiziale – rilevato che la posizione di “riserva permanente” assunta dall’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, oltre a contravvenire ai più elementari obblighi di correttezza e buona fede che devono sempre permeare l’agire datoriale (essendosi, per l’effetto, la lavoratrice vista confinata, suo malgrado, in uno stato di permanente, oltre che intollerabile, incertezza), si palesava, altresì, manifestamente pretestuosa, atteso che vi era una graduatoria attiva nel profilo professionale di “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, graduatoria da cui, quindi, l’Azienda Sanitaria avrebbe certamente potuto attingere – intimava, pertanto, all’Azienda Sanitaria datrice di lavoro di voler immediatamente comunicare la data di effettivo trasferimento della lavoratrice alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria di destinazione.

Con riserva, in mancanza, di richiedere i danni tutti, patrimoniali e non (questi ultimi in termini di danni morali ed esistenziali, nonché alla salute psico-fisica) patiti e patiendi dalla lavoratrice in conseguenza del suddetto illegittimo stato di cose; danni che, limitatamente ai danni morali ed esistenziali, venivano fatti oggetto di separata quantificazione.

Orbene, l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, nel termine di dieci giorni fissato in sede di diffida, ha dato riscontro positivo alla stessa, comunicando come data di effettivo trasferimento della lavoratrice alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria di destinazione il 1 giugno p.v.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Settore Pubblico ed, in particolare, del Comparto della Sanità, che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.