Lo Studio Legale Nouvenne è stato, assai di recente, incaricato dell’assistenza da parte di un’impiegata commerciale – assunta, nel mese di marzo del 2024, con le mansioni di “Group Controller Jr”, alle dipendenze di una Società del Settore Metalmeccanico, sita in Emilia-Romagna – la quale, sin dal primo giorno di lavoro, è stata fatta oggetto di una serie di comportamenti “mobbizzanti” e di molestie, anche a sfondo sessuale, ad opera sia dei colleghi di lavoro, sia dei vertici aziendali.
Tali comportamenti di “mobbing” (da qualificarsi come “mobbing” sia “orizzontale” sia “verticale”) e di molestie, anche sessuali, si sono estrinsecati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ora nell’avere un collega di ufficio e diretto superiore della lavoratrice nel periodo dall’assunzione al mese di giugno del 2024 rivolto continui apprezzamenti a sfondo sessuale nei confronti della medesima, mediante frasi quali:”Vorrei baciarti, ma non posso…”; ora nell’avere il medesimo, nonostante la ferma opposizione della lavoratrice, posto in essere insistenti approcci fisici, per esempio prendendole le mani e lisciandogliele, oppure afferrandola per le braccia o per le spalle; ora nell’avere il medesimo continuamente magnificato le proprie doti amatorie, o, comunque, alluso alla propria attività sessuale, con frasi come:“Mia moglie è una verace e non mi fa mai dormire…”; ora nell’avere il medesimo collega di lavoro, e diretto superiore, controllato ossessivamente la lavoratrice in ogni suo spostamento, seguendola finanche quando la stessa si recava alla macchinetta del caffè; ora nell’avere il predetto fatto oggetto la lavoratrice di ripetute manifestazioni di gelosia, in specie allorchè la stessa si intratteneva a parlare con altri colleghi, mediante frasi come:”Ho visto che sei andata in pausa con quello…”; “Simpatico, eh, quello!”; ora nell’avere il predetto, dopo circa un mese e mezzo dall’inizio di siffatti comportamenti, assunto repentinamente un contegno di aperta ostilità nei confronti della lavoratrice, per esempio dandole risposte oltremodo “seccate” o, ancora, omettendo di trasferirle le informazioni necessarie per lo svolgimento delle di lei mansioni; ora nell’avere un collega di ufficio della lavoratrice e diretto superiore della medesima a partire dal mese di settembre u.s. – espresso reiterate critiche sul modo di vestire della lavoratrice, mediante frasi quali:”Ma vieni troppo casual”; “Ma sei troppo sportiva!”; ora nell’avere il medesimo sottoposto a continue critiche l’operato della lavoratrice, mediante frasi come: “Non capisci le cose!”; ora nell’avere il predetto collega costantemente minacciato di licenziamento la lavoratrice con frasi come:”Se continui così, dovrò prendere provvedimenti nei tuoi confronti, perché così non ci siamo”; “Il tuo livello di performance è troppo basso”; ora nell’avere il medesimo, in occasione dei rientri in servizio della lavoratrice dopo alcune assenze per malattia, più volte accolto la lavoratrice con le seguenti parole:”Sempre che tu non abbia 41 di febbre, devi continuare a lavorare da casa!” e tentando insistentemente di sapere quale fosse stato il motivo dell’assenza; ora nell’avere un altro dipendente, collega di ufficio della lavoratrice a far tempo dalla fine del mese di settembre u.s., ripetutamente tenuto toni e modi inurbani nei confronti della lavoratrice, con frasi come:”Dell’azienda non te ne frega niente!”; “La tua risata è odiosa”; “Ti prenderei a schiaffi”; ora nell’avere i vertici aziendali (in persona dell’“Accounting Manager” e della “Group HR Manager”) ripetutamente invitato la lavoratrice a cercarsi un’altra occupazione; fino a confinare la lavoratrice, a decorrere dal mese di novembre u.s., in uno stato di completa inattività.
Lo Studio Legale Nouvenne nei giorni scorsi è, pertanto, intervenuto con una diffida, mediante cui, da un lato, ha intimato alla Società datrice di lavoro di volersi immediatamente attivare, al fine di fare, altrettanto immediatamente, cessare le sopradescritte condotte illecite; e, dall’altro, ha intimato di voler risarcire alla lavoratrice i danni non patrimoniali (in termini di danni morali, alla dignità ed esistenziali) – come separatamente quantificati in sede di diffida – dalla stessa patiti in conseguenza delle sopradescritte condotte “mobbizzanti”; con riserva di quantificazione del danno biologico permanente all’esito della stabilizzazione del quadro clinico complessivo; ed invero, in concomitanza con il sopradescritto stato di cose, la lavoratrice ha cominciato ad accusare sintomi, quali ansia, scoppi di pianto, insonnia, attacchi di panico e gastrite, sintomi privi di precedenti nella sua storia personale e da porsi, sulla base della certificazione specialistica in possesso della medesima, in nesso di derivazione causale con le sopradescritte condotte illecite, e per curare i quali la lavoratrice si è vista costretta a sottoporsi alle cure di uno Specialista.
La Società datrice di lavoro ha riscontrato, per mezzo del proprio Legale, la predetta diffida, manifestando la propria disponibilità al raggiungimento di un accordo volto al bonario componimento della controversia.
In esito alle trattative successivamente intercorse tra lo Studio Legale Nouvenne ed il Legale di controparte, si è, quindi, addivenuti alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, prevedente, in sintesi, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte del pagamento, in favore della lavoratrice, di una somma “x”, a titolo di risarcimento dei (pur contestati) danni non patrimoniali rivendicati in sede di diffida.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Lavoratori, sia del settore Privato che del settore Pubblico, che siano vittime di “mobbing” e di molestie, anche a sfondo sessuale.
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