In uno degli ultimi contributi pubblicati si era dato conto del fatto che lo Studio Legale Nouvenne era stato incaricato dell’assistenza da parte di un’impiegata commerciale – assunta, nel mese di maggio del 2023, con le mansioni di addetta al “Back Office commerciale”, alle dipendenze di una Società del Settore Metalmeccanico, sita in Emilia-Romagna – la quale, dopo circa un anno dall’assunzione, era stata fatta oggetto di una serie di comportamenti “mobbizzanti” e di molestie “di genere”, ad opera sia dei colleghi di lavoro, sia dei diretti superiori, sia degli stessi vertici aziendali.
Tali comportamenti di “mobbing” (da qualificarsi come “mobbing” sia “orizzontale” sia “verticale”) e/o di “straining”, nonchè di molestie “di genere”, si erano estrinsecati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ora nell’avere i colleghi di lavoro della lavoratrice, nonché i di lei superiori, sottoposto la medesima a continue denigrazioni e/o critiche (con frasi del tipo:”Vai troppo in bagno, ci sono dei problemi?”) e ciò a fronte del fatto che essa lavoratrice era costretta, a causa di problemi di salute, a recarsi frequentemente ai servizi igienici, così come, peraltro, certificato dal di lei medico curante; ora nel vietarle di avere contatti con i colleghi di altri uffici, per esempio, vietandole, financo, di rivolgere loro la parola; ora nell’avere il di lei diretto superiore più volte detto ai colleghi di ufficio, approfittando dei momenti in cui la stessa non era presente in ufficio, che il “feeling” tra loro era “inesistente”; ora nell’avere i medesimi espresso reiterate critiche sul modo di vestire della lavoratrice, mediante frasi quali:”Sei sempre vestita con i jeans, mai elegante, mai un bel vestito”; ora nell’avere i predetti sottoposto a continue critiche l’operato della lavoratrice, mediante frasi come: “Non capisci le cose!”; “Possibile che quando ti chiamo non sai mai niente?”; “Ma non ti ricordi i numeri a memoria?”; “Ma non riesci a rispondere a più chiamate?”; ora nel demansionare/dequalificare la lavoratrice, assegnandole le mansioni di centralinista, proprie di un livello professionale inferiore; ora nell’avere i vertici aziendali, a decorrere dall’assegnazione alla lavoratrice delle mansioni di centralinista, più volte criticato l’espressione del volto ed il contegno della medesima, con frasi come “Ma che faccia che hai!” “Ma tu non sorridi mai??”; “Hai sempre quella faccia lì così”; “Mi raccomando fai accomodare gli ospiti e fagli un bel sorriso”; “Lì c’è l’ufficio di mio padre, non puoi avere quella faccia”; ora nell’avere i superiori ed i vertici aziendali omesso di dare riscontro alle ripetute istanze della lavoratrice e tendenti ad essere riassegnata alle mansioni di addetta al “Back Office commerciale”; ora nell’avere i vertici aziendali costantemente minacciato di licenziamento la lavoratrice con frasi come:”Se continui così, dovremo prendere provvedimenti nei tuoi confronti, perché così non ci siamo”; il tutto nello scoperto intento di indurre la predetta a rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne era, pertanto, intervenuto con una diffida, mediante cui, da un lato, aveva intimato alla Società datrice di lavoro di volersi immediatamente attivare, al fine di fare, altrettanto immediatamente, cessare le sopradescritte condotte illecite, altresì, riassegnando alla lavoratrice le mansioni di addetta al “Back Office commerciale” contrattualmente previste; e, dall’altro, aveva intimato di voler risarcire alla lavoratrice i danni non patrimoniali (in termini di danni morali, esistenziali ed alla salute psico-fisica) – come separatamente quantificati in sede di diffida – dalla stessa patiti in conseguenza delle sopradescritte condotte “mobbizzanti”; con riserva di quantificazione del danno biologico permanente all’esito della stabilizzazione del quadro clinico complessivo; ed invero, in concomitanza con il sopradescritto stato di cose, la lavoratrice aveva cominciato ad accusare sintomi, quali ansia, scoppi di pianto ed insonnia, sintomi privi di precedenti nella sua storia personale e da porsi, sulla base della certificazione specialistica in possesso della medesima, in nesso di derivazione causale con le sopradescritte condotte illecite, e per curare i quali la lavoratrice si era vista costretta a sottoporsi alle cure di uno Specialista.
Orbene, in riscontro alla diffida dello Studio Legale Nouvenne, la Società datrice di lavoro, con l’assistenza del proprio legale, pur contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla lavoratrice, si è, ciò nonostante, dichiarata disponibile, ad addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia.
Cosicchè, all’esito di lunghe trattative, si è pervenuti alla sottoscrizione di un accordo conciliativo sulla base del quale la lavoratrice, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro e della rinuncia a coltivare giudizialmente le pretese fatte valere in sede di diffida, si è vista risarcire con una “sostanziosa” somma di denaro.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Lavoratori, sia del settore Privato che del settore Pubblico, che siano vittime di “mobbing”.
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