Lo Studio Legale Nouvenne ha, di recente, assistito, in sede di procedimento disciplinare, un lavoratore, con la qualifica di impiegato e le mansioni di addetto alla segreteria, sulla base del CCNL Terziario-Commercio – dipendente, da quasi vent’anni, di un’Associazione sportiva della Regione Lombardia, Associazione sottoposta a commissariamento – al quale era stato contestato, con lettera di contestazione disciplinare a firma del Commissario, di essersi rifiutato, in due occasioni ravvicinate, di effettuare il passaggio di consegne in favore di esso Commissario e, pertanto, di aver posto in essere una grave insubordinazione.
Tanto che, in pendenza dei termini a difesa, il lavoratore in questione veniva sospeso cautelativamente dal lavoro.
In sede di lettera di giustificazioni, redatta nell’interesse del lavoratore, lo Studio Legale Nouvenne ha eccepito, in via preliminare, la nullità della contestazione disciplinare e, quindi, del relativo procedimento, stante il difetto di legittimazione passiva del lavoratore rispetto alla contestazione mossagli; ed, invero, sulla base del Regolamento Nazionale dell’Associazione sportiva in questione, l’unico soggetto titolato ad effettuare il passaggio di consegne in favore del Commissario è il Presidente del Comitato territoriale; e, nel merito, ha eccepito, comunque, l’infondatezza dell’addebito, per non essersi il lavoratore rifiutato di fare alcunchè, nemmeno, tra l’altro, essendogli stato chiesto di provvedere al passaggio di consegne.
Al momento della pubblicazione del presente contributo, sono ancora pendenti i termini per l’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare; si forniranno, quindi, aggiornamenti sul caso in uno dei prossimi articoli.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza in sede di procedimento disciplinare, in favore di quei Dipendenti, sia del settore privato, sia del settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.
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