Lo Studio Legale Nouvenne ha conseguito un ennesimo successo in materia di assistenza nei procedimenti disciplinari.
Può, quindi, dirsi, ormai, consolidato il “trend” positivo dello Studio, secondo cui le lettere di giustificazioni e/o le memorie difensive di cui è stato incaricato lo Studio Legale Nouvenne in sede di procedimento disciplinare hanno avuto l’effetto di contenere nel minimo la reazione del Datore di lavoro o, addirittura, come è avvenuto nel caso oggetto del presente contributo, di evitare l’irrogazione di una qualsivoglia sanzione disciplinare.
Ed invero, verso la metà del mese di ottobre dell’anno scorso, lo Studio Legale Nouvenne è stato incaricato della relativa assistenza da parte di una Insegnante – titolare della cattedra di “Discipline Letterarie” presso una scuola media secondaria di primo grado – alla quale erano stati contestati, mediante nota di contestazione degli addebiti, dal Dirigente scolastico una serie di illeciti disciplinari (asseritamente) consistiti, in sintesi, nell’avere la predetta consentito, in più occasioni, agli studenti: a) di utilizzare il telefono “cellulare” durante le lezioni; b) di fumare sigarette elettroniche in classe; c) di allontanarsi dalla classe per diverse decine di minuti.
In sede di memoria difensiva (sostitutiva dell’audizione a difesa), redatta nell’interesse della lavoratrice, lo Studio Legale Nouvenne ha, eccepito, in via preliminare ed assorbente di ogni profilo di merito, la nullità della contestazione disciplinare, per un duplice ordine di motivi.
Il primo, legato alla omessa indicazione, in sede di nota di contestazione degli addebiti, della norma (o delle norme) – di legge o della contrattazione collettiva – (in ipotesi) violata (o violate); con conseguente insussistenza di alcun profilo di rilievo disciplinare nei fatti contestati.
E, il secondo, legato alla violazione del diritto di difesa dell’esponente, avendo il Dirigente Scolastico omesso di dare riscontro alla istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo disciplinare tempestivamente presentata dalla lavoratrice e finalizzata a prendere visione delle dichiarazioni “a carico” rese da altri Insegnanti e da alcuni genitori.
Ove ciò non bastasse, lo Studio Legale Nouvenne ha, altresì, eccepito la illegittimità della contestazione disciplinare per genericità degli addebiti, non essendo stato esplicitato, in sede di nota di addebiti, quando si sarebbero esattamente verificate le condotte (in tesi) di rilievo disciplinare asseritamente poste in essere dalla lavoratrice.
Orbene, ricevuta la memoria difensiva contenente le giustificazioni della lavoratrice, il Dirigente Scolastico si è astenuto dall’irrogare qualsivoglia sanzione disciplinare; con conseguente archiviazione del procedimento disciplinare.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza in sede di procedimento disciplinare in favore dei Lavoratori, sia del Settore privato che del Settore pubblico, che fossero interessati.
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