Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di una lavoratrice, la quale immediatamente dopo la laurea, era stata assunta, in esito a concorso pubblico, alle dipendenze di un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona sita nella Regione Emilia-Romagna, con il profilo professionale di “Funzionario Tecnico Educativo” (“Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione”) e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un periodo di prova previsto della durata di sei mesi di lavoro effettivo, il tutto sulla base del CCNL Funzioni Locali, venendo, però, licenziata, alla scadenza del periodo di prova, per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.
Il mancato superamento del periodo di prova veniva fondato da parte dell’Azienda datrice di lavoro sulla (ritenuta) inidoneità professionale dimostrata dalla lavoratrice nello svolgimento delle mansioni assegnatele (attività educativa da svolgere in favore di minori disabili all’interno di un “Centro diurno”) e tanto sulla base delle valutazioni espresse dalla Coordinatrice del Servizio in sede di propria Relazione finale sul periodo di prova.
L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata dallo Studio Legale Nouvenne – fondata su una pluralità di motivi tra loro concorrenti in via gradata, afferenti, in sintesi, il fatto che:
- a) la Coordinatrice del Servizio non aveva il potere di giudicare le competenze della lavoratrice, essendo stata anch’essa assunta in esito al medesimo concorso cui aveva partecipato la lavoratrice;
- b) al momento dell’intimazione del licenziamento il periodo di prova doveva ritenersi già terminato;
- c) la lavoratrice era stata chiamata a svolgere (anche e per gran parte dell’orario di lavoro) mansioni proprie dell’inferiore profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;
- d) il “Centro diurno” cui era stata assegnata la lavoratrice scontava conclamati “deficit” strutturali ed organizzativi, tali da rifluire sulla stessa operatività degli addetti – è stata riscontrata negativamente dall’Azienda Pubblica ex datrice di lavoro, la quale ha ribadito la, a suo dire, piena legittimità del licenziamento.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, quindi, ricevuto mandato di procedere giudizialmente.
La causa è attualmente pendente avanti al Tribunale di Parma – Sezione Lavoro.
Nella regolare costituzione in giudizio dell’Azienda di Servizi alla Persona convenuta, il Giudice, in sede di prima udienza, fissata per la comparizione delle parti, ha formulato una proposta conciliativa, rinviando la causa ad un’udienza successiva, al fine di consentire alle parti di valutare la suddetta proposta.
In uno dei prossimi contributi si darà conto degli esiti della controversia.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa impugnazione – sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale – del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova dei lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.
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