Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di una dipendente di un Comune della Regione Marche, Comune rientrante nel c.d. “cratere sismico”, a seguito del ben noto, e tragico, terremoto che ha colpito le Marche e l’Umbria nel 2016.
La predetta Lavoratrice – Ingegnere inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, sulla base del CCNL del Comparto del personale delle Funzioni Locali, ed addetta all’Ufficio Sisma a far tempo dal 2017 – essendo risultata prima classificata nella graduatoria della procedura di mobilità bandita da un altro Comune della medesima Regione ed avendo presentato al Comune datore di lavoro la relativa richiesta di rilascio del nulla osta alla mobilità, si è vista negare tale nulla osta, con la seguente motivazione:”…in ragione della carenza di personale dello scrivente Ente, impegnato costantemente nelle attività legate alla ricostruzione post sisma 2016.”
Lo Studio Legale Nouvenne, esaminata la documentazione del caso e sulla base delle ulteriori informazioni fornite dalla Lavoratrice, ha concluso per l’infondatezza della motivazione addotta dall’Ente per negare il rilascio del nulla osta al trasferimento.
Ed invero, per quanto riguarda la dedotta “carenza di personale“, lo Studio Legale Nouvenne ha rilevato che tale carenza è contraddetta dai seguenti elementi: a) dalla dotazione organica al 31/12/2022 risulta che l’unica carenza in organico riguarda (va) il profilo professionale di Istruttore contabile, profilo, quindi, non afferente all’Area Tecnica di cui fa parte la Lavoratrice in questione; b) dal PIAO 2023-2025 non si evince alcuna carenza di personale, tanto che per gli anni 2024 e 2024 non è prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato (il che contraddice la dedotta “carenza di personale“, chè, diversamente, l’Ente ben avrebbe potuto/dovuto prevedere nuove assunzioni di personale); mentre, per il “personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro“, si prevede la proroga dell’assunzione (e tanto in attesa della autorizzazione alla “stabilizzazione” del rapporto); c) l’Ente mostra di non considerare il fatto dell’avvenuta “stabilizzazione” del rapporto di lavoro di una Collega – laureata in Architettura – della Lavoratrice in questione; d) l’Ente mostra di non considerare l’apporto fornito all’Area Tecnica dal Geometra, dipendente di un altro Comune, che presta attività lavorativa “a scavalco”.
Mentre, per quanto riguarda l’ulteriore elemento addotto dal Comune datore di lavoro ai fini del diniego di nulla osta (legato al fatto che il personale in forza sarebbe “impegnato costantemente nella attività legate alla ricostruzione post sisma 2016“), lo Studio Legale Nouvenne ha evidenziato che tale elemento risulta contraddetto dal fatto che – secondo quanto riferito dalla Lavoratrice – le attività in questione sono ormai pressochè esaurite.
Alla luce dei suesposti rilievi, lo Studio Legale Nouvenne ha, quindi, suggerito l’invio di una duplice lettera di diffida: una, da inviare al Comune datore di lavoro, mediante cui intimare l’immediata revoca del diniego di nulla osta, e l’altra, da inviare al Comune che ha bandito la procedura di mobilità, mediante cui intimare che la Lavoratrice non venga depennata dalla graduatoria sino a che la controversia con il Comune di appartenenza non si sarà definita.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Dipendenti Pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
Leave A Comment