Prosegue il “trend” positivo dello Studio Legale Nouvenne nell’attività di contrasto avverso i dinieghi di nulla osta alla mobilità.
Se ne è avuta una ulteriore conferma in un recentissimo caso, che ha visto come “protagonista” un lavoratore, assunto alle dipendenze di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria della Regione Sardegna, con il profilo professionale di “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, sulla base del CCNL del Comparto della Sanità.
Il predetto, essendo risultato vincitore di un “Avviso Pubblico di Mobilità volontaria regionale ed interregionale” indetto da un’Azienda Sanitaria Locale della Regione Abruzzo, si era visto negare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda di appartenenza, con la seguente motivazione:”L’attuale diniego…è motivato dalla necessità, per questa Amministrazione, di dotarsi di Personale impegnato a garantire i turni di servizio al fine di poter assicurare i livelli essenziali di assistenza”.
Stando così le cose, il lavoratore faceva intervenire lo Studio Legale Nouvenne, che, in sede di diffida stragiudiziale – rilevato che il diniego in questione si palesava (manifestamente) generico, avendo l’AOU omesso di precisare, in concreto, con riferimento alla specifica Struttura di appartenenza del lavoratore, se, e di che entità fosse la (eventuale) scopertura di organico, e, quindi, in che misura il trasferimento del lavoratore andasse ad incidere, pregiudicandola, sulla possibilità, per essa AOU, di “assicurare i livelli essenziali di assistenza“; e, risultava, comunque, altrettanto (manifestamente) pretestuoso, atteso che, con “Bando di concorso unificato” del 20/6/2025, l’Agenzia Regionale per i concorsi aveva indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 28 unità di personale con il profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia medica (n. 8 delle quali da assegnare proprio ad essa AOU); per modo che poteva ritenersi che, entro la fine di quest’anno, essa AOU avrebbe avuto a disposizione una graduatoria cui attingere per la sostituzione del lavoratore– intimava, pertanto, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria datrice di lavoro di voler immediatamente rilasciare il nulla osta al trasferimento.
Con riserva, in mancanza, di richiedere i danni tutti, patrimoniali e non (questi ultimi in termini di danni morali ed esistenziali, nonché alla salute psico-fisica) patiti e patiendi dal lavoratore in conseguenza del suddetto diniego illegittimo; danni che, limitatamente ai danni morali ed esistenziali, venivano fatti oggetto di separata quantificazione.
Orbene, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria datrice di lavoro, nel termine di dieci giorni fissato in sede di diffida, ha dato riscontro positivo alla stessa, comunicando come data di effettivo trasferimento del lavoratore alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Locale di destinazione il 1 dicembre p.v.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Settore Pubblico ed, in particolare, del Comparto della Sanità, che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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