Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di un’Assistente Amministrativa, la quale, essendo risultata vincitrice di un Avviso di mobilità emesso da un’Azienda Ospedaliera della Regione Calabria (Regione di residenza della lavoratrice), si era vista negare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Sanitaria Locale datrice di lavoro, sita nella Regione Lazio.
A fondamento del diniego di nulla osta l’ASL di appartenenza della lavoratrice (assunta da più di tre anni e mezzo) aveva addotto il fatto che, al momento della presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, la lavoratrice non aveva ancora superato il periodo minimo di permanenza in servizio di cinque anni contrattualmente previsto in sede di contratto individuale di lavoro.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui il diniego di nulla osta opposto dall’ASL datrice di lavoro possa essere contestato, atteso che il mancato superamento del periodo minimo di permanenza di cinque anni nella sede di prima assegnazione non costituisce, in sè e per sè, un vincolo insuperabile.
Il che comporta, sempre a parere dello Studio Legale Nouvenne, che l’ASL di appartenenza della lavoratrice avrebbe dovuto indicare (anche) delle altre ragioni (legate, per esempio, ad una possibile carenza di organico nel profilo professionale di appartenenza della lavoratrice, oppure di natura organizzativa) tali da precludere il rilascio del nulla osta.
E ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che la lavoratrice stava usufruendo, da più di un anno e mezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, di un periodo di assegnazione temporanea “per ricongiungimento famigliare” (presso, tra l’altro, la medesima Azienda Ospedaliera calabrese che aveva pubblicato l’Avviso di mobilità), con scadenza prevista in data 31/3/2026, e, pertanto, non era, di fatto, una risorsa per l’ASL datrice di lavoro da diverso tempo e non lo sarebbe stata ancora per diversi mesi.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, in conclusione, consigliato l’invio di una lettera di diffida all’ASL datrice di lavoro, mediante cui intimare ad essa ASL che la stessa, entro un termine breve (di 7/10 gg.), voglia revocare il proprio diniego e, quindi, concedere il nulla osta alla mobilità a decorrere dall’1/4/2026 o da altra diversa data da concordare tra le due Aziende Sanitarie.
Analoga diffida andrà inviata anche all’Azienda Ospedaliera di destinazione, mediante cui intimare che la stessa voglia conservare il posto in organico alla lavoratrice sino a che la controversia con l’ASL di appartenenza non si sarà conclusa; con riserva, in mancanza, di richiedere i relativi danni, patrimoniali e non, per l’effetto, patiti e patiendi dalla lacoratrice.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Comparto della Sanità Pubblica che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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