In uno dei precedenti contributi si era dato conto del fatto che lo Studio Legale Nouvenne era stato incaricato dell’assistenza da parte di una lavoratrice, la quale immediatamente dopo la laurea, era stata assunta, in esito a concorso pubblico, alle dipendenze di un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona sita nella Regione Emilia-Romagna, con il profilo professionale di “Funzionario Tecnico Educativo” (“Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione”) e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un periodo di prova previsto della durata di sei mesi di lavoro effettivo, il tutto sulla base del CCNL Funzioni Locali, venendo, però, licenziata, alla scadenza del periodo di prova, per (preteso) mancato superamento del periodo di prova.
Il mancato superamento del periodo di prova veniva fondato da parte dell’Azienda pubblica datrice di lavoro sulla (ritenuta) inidoneità professionale dimostrata dalla lavoratrice nello svolgimento delle mansioni assegnatele (attività educativa da svolgere in favore di minori disabili all’interno di un “Centro diurno”) e tanto sulla base delle valutazioni espresse dalla Coordinatrice del Servizio in sede di propria Relazione finale sul periodo di prova.
Rimasta senza esito l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova, con ricorso depositato avanti al Tribunale di Parma – Sez. Lav. e regolarmente notificato, la lavoratrice ha impugnato, con l’assistenza dello Studio Legale Nouvenne, il licenziamento in questione, del quale ha dedotto, sotto svariati profili, tra loro concorrenti in via gradata, la nullità e/o l’illegittimità e, comunque, l’invalidità e, conseguentemente, ha chiesto l’applicazione in proprio favore della tutela reintegratoria/indennitaria di legge; con il medesimo ricorso la lavoratrice ha, inoltre, chiesto la condanna dell’Azienda datrice di lavoro al risarcimento in proprio favore dei danni non patrimoniali (in termini di danni morali, di danni all’immagine, sia umana che professionale, nonché di danni alla salute psico-fisica) derivanti dalla (asserita) ingiuriosità del licenziamento, nonché dalle (asserite) condotte di “mobbing” (asseritamente) perpetrate nei confronti di essa lavoratrice da una collega di lavoro e dalla Coordinatrice del Servizio; con il medesimo ricorso la lavoratrice, ha, altresì, chiesto la condanna dell’Azienda datrice di lavoro al risarcimento dei danni alla professionalità (asseritamente) subiti per non avere essa lavoratrice (asseritamente) ricevuto alcuna formazione (né iniziale, né periodica) e per esserle state attribuite delle mansioni proprie di profili professionali di livello inferiore a quello di inquadramento.
L’Azienda datrice di lavoro convenuta si è costituita regolarmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande tutte proposte dalla ricorrente.
All’esito di lunghe trattative ed anche in adesione all’invito a conciliare formulato dal Giudicante, si è, infine, addivenuti alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale, nell’ambito del quale – a fronte delle rinuncia della ricorrente al ricorso, alle domande ivi formulate, nonché a qualunque altra ideabile pretesa, direttamente e/o indirettamente connessa al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione – l’Azienda ha erogato alla ricorrente la complessiva somma netta di € 12.000,00, a titolo di risarcimento dei danni all’immagine umana e professionale rivendicati in sede di ricorso.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa impugnazione – sia in sede stragiudiziale, sia, eventualmente, in sede giudiziale – del licenziamento per (preteso) mancato superamento del periodo di prova dei lavoratori, sia del Settore privato, sia del Settore pubblico, che fossero eventualmente interessati.
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