La normativa di riferimento (art. 5 D.Lgs. n. 81/2015) prevede che in sede di contratto di lavoro a tempo parziale debbano essere indicati la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario di lavoro.

La normativa in questione fa salva la possibilità per il Datore di Lavoro, per il caso di lavoro da svolgersi a turni, di fare rinvio a turni programmati su fasce orarie prestabilite.

Nonostante il chiaro dettato della legge, non è così infrequente il caso, in specie nel Settore della Sanità privata, di contratti di lavoro a part-time che risultano privi delle suddette prescritte indicazioni.

Tale situazione riguarda, in particolare, le Lavoratrici con le qualifiche professionali di Infermiere, di Operatore Socio Assistenziale e di A.S.A..

Le Lavoratrici che si trovino in tale situazione hanno il diritto, sempre sulla base delle surrichiamata normativa (art. 10 D.Lgs. n. 81/2015), di ottenere, se del caso anche per la via giudiziale, sia l’inserimento nel contratto di lavoro delle indicazioni in questione, sia il risarcimento dei danni subiti per effetto della sopradescritta omissione.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, alle Lavoratrici interessate.