Per quanto la “mobilità compensativa” (anche detta “per compensazione” o “per interscambio”) sia un istituto di “vecchia data” – essendo stato introdotto dal D.P.R. n. 268/1987 (poi abrogato, a decorrere dal 5/6/2012, dal D.L. 9/2/2012 n. 5, recante “Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito in Legge 4/4/2012n. 35) – e per quanto tale istituto, nonostante l’intervenuta abrogazione della precitata normativa, sia da ritenersi, alla luce sia di ripetute pronunce giurisprudenziali, sia di ripetuti pareri resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pienamente vigente e ciò anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 30 del D.Lg. n. 165/2011 (rubricato “Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse”) –, tale istituto è “mal visto” dalle Pubbliche Amministrazioni, le quali si dimostrano ben poco inclini a consentire la peculiare procedura di mobilità in questione.
Ed invero, lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, richiesto di un parere da parte di due lavoratori – uno dipendente di un Comune sito nella Regione Piemonte, inquadrato nella “Area degli Istruttori”, con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (fascia retributiva ex C6), il tutto sulla base del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali, e, l’altro, dipendente di una Azienda Sanitaria Locale della Regione Liguria, inquadrato nella “Area funzionale Amministrativo“ e nel profilo professionale di “Assistente Amministrativo”- Cat. C, il tutto sulla base del CCNL del Comparto Sanità – i quali avevano presentato contestuale domanda di “mobilità compensativa”.
Senonchè, mentre l’Azienda Sanitaria Ligure ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la domanda di “mobilità per interscambio”, così consentendo il trasferimento nei propri ruoli del dipendente del Comune piemontese, quest’ultimo ha, invece, respinto la richiesta dell’altro lavoratore di fare il percorso inverso, con la seguente motivazione:”…nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, le candidature spontanee non sono tenute in considerazione da questo Ente” e questo perché:“l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 al comma 1 prevede l’obbligo di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi di selezione”.
Lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui tale diniego si palesa illegittimo.
Ed invero, il Comune piemontese ha omesso di considerare:
a) che – come rilevato in più occasioni dal Dipartimento delle Funzione Pubblica in sede di propri pareri – “rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001“, rimanendo solo “ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza…eventualmente ricorrendo…ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione“;
b) la mobilità per interscambio, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5/8/1988 “è consentita in ogni momento“.
Stando così le cose, il Comune in questione, a fondamento del diniego, avrebbe dovuto indicare ragioni finanziarie e/o organizzative, mentre, per contro, il richiamo ai “principi di imparzialità e trasparenza” si palesa del tutto generico.
Lo Studio Legale Nouvenne ha, quindi, consigliato l’invio di una diffida al Comune precitato, al fine di intimare la revoca del diniego e, quindi, ottenere il rilascio del nulla osta.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei dipendenti pubblici che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità compensativa.
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