La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2103, 7° c., cod. civ. che dispone quanto segue:”Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.

L’onere della prova dello svolgimento di mansioni superiori è a carico del lavoratore e potrà essere assolto sia per mezzo di prove documentali sia per mezzo di prove testimoniali o di entrambe.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio secondo cui l’attività di accertamento del Giudice sul tema si articola su tre fasi:

  1. nella prima fase il Giudice dovrà accertare il concreto contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore ricorrente;
  2. nella seconda dovrà ricondurre tali mansioni alle relativa declaratorie contrattuali in tema di inquadramento del personale contenute nel CCNL applicabile al rapporto;
  3. e nella terza dovrà accertare se tali mansioni si attaglino, oppure no, alla qualifica superiore rivendicata nel caso concreto dal lavoratore ricorrente.

La giurisprudenza ha altresì avuto modo di affermare che il diritto alla qualifica superiore (derivante dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento) si prescrive in dieci anni, mentre il diritto alle relative differenze retributive si prescrive in cinque anni.