Il datore di lavoro, il quale accerti che un dipendente si è reso responsabile di una mancanza di rilievo disciplinare, ha l’onere, stabilito per legge dall’art. 7 del c.d. Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), di contestargli per iscritto l’addebito e di concedergli un termine di 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la contestazione deve essere tempestiva e specifica.

La tempestività della contestazione non significa che il datore di lavoro debba, sempre e comunque, procedere all’immediata contestazione dell’addebito, ma significa che tra l’illecito disciplinare commesso dal dipendente e la successiva contestazione non deve trascorrere un lasso di tempo tale da indurre nel lavoratore il ragionevole affidamento che il suo comportamento sia stato tollerato dal datore di lavoro o che non costituisca un illecito disciplinare.

Si è, peraltro, ritenuta legittima una contestazione disciplinare che intervenga anche a distanza di diverso tempo dal fatto contestato, purchè ciò sia giustificato dalla complessità dell’organizzazione aziendale e/o dalla complessità degli accertamenti da svolgere sui fatti commessi dal dipendente.

La specificità della contestazione non significa che la contestazione debba essere analitica, ma significa che deve essere scritta in maniera tale da consentire al lavoratore di esplicare un’adeguata difesa in sede di giustificazioni.

La Corte di Cassazione e gli stessi Giudici di merito hanno, quindi, più volte sancito l’illegittimità di sanzioni disciplinari fondate su lettere di contestazione non solo tardive ma anche generiche.

Lo Studio si offre, pertanto, per la relativa assistenza alle Imprese Datrici di lavoro.