Il “mobbing”, purtroppo, non va mai in vacanza.

Lo Studio Legale Nouvenne è stato, assai di recente, incaricato dell’assistenza da parte di un’impiegata commerciale, addetta all’Ufficio Vendite di una Società del Settore Gomma-Plastica, sita in Emilia-Romagna, la quale, ormai da diversi mesi, è stata fatta oggetto di una serie di comportamenti “mobbizzanti” posti in essere da una collega di ufficio.

Nonostante le ripetute richieste di intervento inoltrate direttamente dalla lavoratrice ai vertici aziendali, i quali, peraltro solo alla fine del mese di luglio, hanno comunicato alla medesima che sarebbero prontamente intervenuti per richiamare all’ordine la collega di lavoro responsabile delle condotte di “mobbing”, l’Azienda datrice di lavoro non ha adottato, in concreto, alcuna misura a tutela della lavoratrice; cosicchè la situazione è andata via via peggiorando fino ad aggravarsi proprio alla fine del mese di agosto.

Tali comportamenti di “mobbing” (da qualificarsi come “mobbing” c.d. “orizzontale”) si sono estrinsecati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ora nell’assumere continui atteggiamenti aggressivi ed intimidatori, accompagnati da urla e strepiti; ora nel sottoporre la lavoratrice a continue provocazioni; ora nel porre in essere continue azioni di disturbo dello svolgimento dell’attività lavorativa; ora nel controllare ossessivamente il regolare svolgimento delle mansioni di pertinenza della lavoratrice; ora nel pretendere l’esecuzione di mansioni di pertinenza dell’autrice delle condotte “mobbizzanti”; ora nel denigrare la lavoratrice mediante frasi quali:”Non hai cervello!!”; “Ce l’hai il cervello?!?”; ora nel proferire bestemmie.

Lo Studio Legale Nouvenne nei giorni scorsi è, pertanto, intervenuto con una diffida, mediante cui, da un lato, ha intimato alla Società datrice di lavoro di volersi immediatamente attivare, al fine di fare, altrettanto immediatamente, cessare le sopradescritte condotte illecite, se del caso trasferendo ad altro Ufficio la responsabile delle condotte in questione (o, in alternativa, la stessa lavoratrice); e, dall’altro, ha intimato di voler risarcire alla lavoratrice i danni non patrimoniali (in termini di danni morali, alla dignità ed esistenziali) – come separatamente quantificati in sede di diffida – dalla stessa patiti in conseguenza delle sopradescritte condotte “mobbizzanti”; con riserva di quantificazione dell’eventuale danno biologico permanente all’esito della stabilizzazione del quadro clinico complessivo; ed invero, in concomitanza con il sopradescritto stato di cose, la lavoratrice ha cominciato ad accusare sintomi, quali tono dell’umore depresso ed ansia, sintomi, privi di precedenti nella sua storia personale, da porsi, sulla base della certificazione specialistica in possesso della medesima, in nesso di derivazione causale con le sopradescritte condotte illecite, e per curare i quali la lavoratrice si è vista costretta a sottoporsi a psicoterapia, associata a terapia farmacologica.

Al momento della stampa del presente contributo la Società datrice di lavoro non ha ancora dato riscontro alla diffida.

Si darà, quindi, conto degli sviluppi della vicenda in uno dei prossimi contributi.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza sia stragiudiziale, sia eventualmente giudiziale, in favore di quei Lavoratori, sia del settore Privato che del settore Pubblico, che siano vittime di “mobbing”.