Sono, purtroppo, non infrequenti i casi di docenti, inseriti in Scuole Pubbliche di ogni ordine e grado – anche se il fenomeno riguarda prevalentemente le Scuole Medie e le Superiori – che si trovano a subire condotte “mobbizzanti” da parte del proprio Dirigente Scolastico.

Si è potuto constatare che tali comportamenti “mobbizzanti” si sono estrinsecati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ora nel condizionare, o nel tentare di condizionare, l’autonomia di giudizio del docente, tramite l’imposizione di un determinato voto da assegnare ad un certo alunno o tramite la contestazione dell’assegnazione di un determinato voto ad un certo alunno; ora nel criticare pubblicamente, in sede di Collegio dei docenti, le modalità di insegnamento del Docente; ora nel denigrarne pubblicamente, in sede di Consiglio di Classe, la professionalità; ora nell’omettere di tutelare il Docente dagli “attacchi”, sfociati talora in vere e proprie aggressioni verbali o fisiche, da parte dei Genitori; ora nell’imporre al Docente, durante il periodo di c.d. “lockdown”, l’effettuazione della Didattica a distanza (c.d. D.A.D.) tramite l’utilizzo di propri dispositivi personali (c.d. “device”), minacciando, in caso di inottemperanza, l’avvio di un procedimento disciplinare; ora nell’imporre al Docente, sempre durante il periodo di c.d. “lockdown”, di telefonare a casa agli alunni renitenti alla predetta D.A.D, minacciando, anche in tal caso, nell’ipotesi di inottemperanza, sanzioni disciplinari.

E’ evidente che i sopradescritti comportamenti si palesano illeciti ed espongono il M.I.U.R., nonché personalmente il singolo Dirigente Scolastico responsabile delle condotte, all’obbligo di risarcire i danni tutti, patrimoniali e non (questi ultimi, in termini di danni biologici, morali ed esistenziali), che ne siano derivati al singolo Docente.

Lo Studio legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, ai lavoratori interessati.