Per i lavoratori dipendenti assunti a far data dal 7 marzo 2015 (c.d. “nuovi assunti”) operano le c.d. tutele crescenti introdotte dall’art. 2 del D.Lgs n. 23/2015, in vigore dal 7 marzo 2015, norma che originariamente graduava l’indennità risarcitoria dovuta per il caso di licenziamento illegittimo da un minimo di 4 mensilità (poi elevate a 6 dal c.d. Decreto Dignità, convertito nella L. n. 96 del 2018) ad un massimo di 24 (poi elevate a 36 dal c.d. Decreto Dignità), con incremento automatico di una mensilità per ogni anno di servizio.

Mentre, per coloro i quali siano stati assunti prima del 7 marzo 2015, e, quindi, fino al 6 marzo 2015 (c.d. “vecchi assunti”) trova applicazione il regime previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (nella riscrittura operata dalla L. n. 92/2012), che prevede una tutela indennitaria ricompresa tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24.

La materia è stata profondamente incisa dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 194 dell’8/11/2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui ancora il risarcimento al criterio unico dell’anzianità delle parti, senza tenere conto di altri criteri (quali, per esempio, la condizioni ed il comportamento delle parti, le dimensioni dell’Impresa ecc.).

Per modo che in sede di liquidazione dell’indennizzo in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, il Giudice dovrà tenere conto anche di tali ulteriori criteri.

La conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, cui già si sono adeguate alcune pronunce di merito, è che tale tutela, sganciata dal criterio, originariamente unico, dell’anzianità di servizio, si presta a garantire ai “nuovi assunti” un regime indennitario di miglior favore rispetto a quello riservato ai “vecchi assunti”, con tutti i conseguenti sospetti di incostituzionalità, le relative incertezze applicative e con buona pace, in ultimo, della certezza del diritto.

Si può, infatti, affermare, senza tema di smentita, che si è tornati all’antico, posto che la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame ha riconsegnato ai Giudici un ampio spazio di discrezionalità nella quantificazione dell’indennizzo da liquidare in favore del lavoratore illegittimamente licenziato.

Lo Studio è a disposizione sia dei Lavoratori che dei Datori di lavoro per la relativa assistenza stragiudiziale e giudiziale.