Nei contratti di lavoro – in particolare dei Dirigenti (ivi compresi i Dirigenti Medici della Sanità privata) – è frequente l’inserimento in busta paga di una voce aggiuntiva a titolo di superminimo “ad personam (anche detto assegno “ad personam”).

Tale elemento accessorio della retribuzione è collegato a particolari meriti del lavoratore o ad una peculiare maggiore qualità o onerosità della prestazione dal medesimo svolta.

La questione che si pone nel concreto è se tale superminimo “ad personam venga, oppure no, riassorbito da successivi aumenti del trattamento economico-retributivo che possano derivare o dalle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto o dal riconoscimento in favore del Dirigente di un livello più elevato di inquadramento.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione – a differenza di quanto affermato in tema di superminimi generici (o collettivi), per i quali vige il principio dell’assorbimento – ha, invece, affermato il principio del cumulo (Cass. 9/7/2004 n. 12788; Cass. 7/8/1999 n. 8498; Cass. 16/8/1993 n. 8711).

L’onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo grava sul lavoratore (Cass. 23/12/1986 n. 7868).

Lo Studio legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, stragiudiziale o giudiziale, in favore dei lavoratori interessati.