Com’è noto il Comparto della Sanità pubblica non è stato toccato dalla riforma introdotta dal c.d. “Decreto Brunetta” (D.L. 9/6/2021 n. 80), norma che ha eliminato, peraltro in maniera più apparente che reale (essendo state previste una pluralità di ipotesi in cui permane l’obbligo di preventivo nulla-osta:”E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”), l’obbligo del preventivo nulla-osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza del lavoratore pubblico sanitario interessato alla mobilità.
Ciò comporta che per i lavoratori della Sanità Pubblica (medici, infermieri ecc.) permane l’obbligo di ottenere il preventivo nulla-osta alla mobilità.
Ci si chiede quali iniziative a propria tutela possa adottare il lavoratore del Comparto della Sanità (medico e/o Collaboratore Professionale Sanitario–infermiere) che, pur avendo presentato agli Uffici competenti la relativa istanza di concessione del nulla osta alla mobilità, non abbia ottenuto alcun riscontro a tale istanza entro il termine perentorio fissato nel bando per la mobilità dall’Ente Sanitario di destinazione.
In un caso affrontato, lo Studio Legale Nouvenne ha espresso il parere secondo cui la mancata risposta all’istanza di concessione di nulla-osta alla mobilità, atteso il decorso dei termini perentori per la risposta fissati dalla Struttura Sanitaria di destinazione, si è tradotta, sostanzialmente, in un diniego alla mobilità e, perdipiù, privo di qualunque motivazione.
Il che certamente configura una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che devono permeare anche il rapporto di lavoro pubblico ed espone il datore di lavoro ad una possibile richiesta di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) che possono esserne derivati.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, gli stessi potrebbero (in ipotesi) essere rappresentati, sotto il profilo del danno emergente, dalle spese (in ipotesi) sostenute dal medico e/o dall’infermiere in previsione del trasferimento presso la Struttura Medica di destinazione (per es., costo del biglietto aereo/traghetto; spese per trasloco ecc.), mentre, sotto il profilo del lucro cessante (mancato guadagno), dal pregiudizio consistente nel fatto che presso la predetta Struttura Medica di destinazione il medico e/o l’infermiere si sarebbero visti erogare un miglior trattamento economico-retributivo.
Mentre, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, gli stessi potrebbero essere identificati con i danni morali ed esistenziali eventualmente sofferti in conseguenza del diniego dal sanitario pubblico richiedente.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che (eventualmente) giudiziale, in favore di quei lavoratori del Comparto Sanità che fossero interessati ad impugnare un diniego di nulla osta alla mobilità.
Buongiorno.
scrivo per sapere se le previsioni del decreto Brunetta si applichino anche al personale non sanitario (amministrativo) che lavora in enti sanitari e dunque occorraa comunque il nulla osta nonostante i 3 anni di servizio.