Come già evidenziato in sede di precedenti contributi, lo Studio Legale Nouvenne ha potuto constatare che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la scelta dei Lavoratori, tanto del Settore privato, quanto del Settore pubblico, di provvedere da sé alla redazione della lettera di giustificazioni/memoria difensiva, oppure di delegare allo scopo un’Organizzazione Sindacale, il più delle volte non è risultata “pagante”.

Tale scelta, infatti, si è rivelata non idonea ad evitare l’irrogazione di una sanzione disciplinare di tipo conservativo o a far recedere il Datore di Lavoro dal proposito di irrogare la massima sanzione disciplinare, vale a dire il licenziamento.

E questo perché, in sede di lettera di giustificazioni/memoria difensiva, i lavoratori avevano omesso di sollevare delle eccezioni preliminari, tali da determinare la nullità e/o l’illegittimità del procedimento disciplinare (eccezioni, per esempio, connesse alla mancata affissione/consegna del Codice disciplinare, oppure alla tardività della contestazione disciplinare, oppure, ancora, alla genericità della stessa).

Mentre, per converso, lo Studio Legale Nouvenne ha potuto constatare che le lettere di giustificazioni/memorie difensive di cui è stato incaricato lo Studio, hanno avuto l’effetto di contenere nel minimo la reazione del Datore di lavoro o, addirittura, di evitare l’irrogazione di una qualsivoglia sanzione disciplinare.

Il caso, da ultimo, seguito dallo Studio Legale Nouvenne ha riguardato una lavoratrice – dipendente, da diversi anni, con la qualifica di Impiegata amministrativa, sulla base del CCNL Commercio-Terziario, di un’Azienda fornitrice di “software” “on-line” per la gestione delle prenotazioni, Azienda sita in Emilia-Romagna – alla quale era stato contestato di aver disatteso, sotto vari profili, in ben cinque occasioni, le procedure aziendali in sede di illustrazione ai nuovi clienti (Hotel a 5 stelle) delle modalità di funzionamento del “software” in questione.

Lo Studio Legale Nouvenne, in sede di lettera di giustificazioni redatta per conto della lavoratrice, ha eccepito, in via preliminare ed assorbente del merito, la nullità della contestazione disciplinare, sotto svariati profili, tra loro concorrenti in via gradata, ed afferenti, in primo luogo, la mancata preventiva affissione, in luogo accessibile a tutti i dipendenti, del Codice Disciplinare; in secondo luogo, la tardività della contestazione, essendo l’Azienda, già da diverso tempo, a conoscenza delle condotte solo oggi contestate e, in terzo luogo, la pretestuosità della contestazione, apparendo la stessa come l’ultimo anello di una catena di condotte “mobbizzanti” poste in essere, da tempo, dal Datore di Lavoro ai danni della lavoratrice.

Stando così le cose, fermo, nel merito, l’integrale rigetto degli addebiti oggetto di contestazione, lo Studio Legale Nouvenne ha chiesto l’archiviazione del procedimento disciplinare.

Orbene, l’Azienda datrice di lavoro, in accoglimento delle giustificazioni presentate dalla lavoratrice, ha deciso di procedere all’archiviazione del procedimento.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, per la relativa assistenza in sede di procedimento disciplinare in favore dei Lavoratori, sia del Settore privato che del Settore pubblico, che fossero interessati.