Lo Studio Legale Nouvenne è stato, di recente, incaricato dell’assistenza da parte di un’Infermiere, inquadrato nello specifico ruolo di “Infermiere di Famiglia”, il quale, essendo risultato vincitore di un Bando di mobilità emesso da un’Azienda Sanitaria Locale della Regione Campania (Regione di residenza del lavoratore), si era visto negare il nulla osta alla mobilità da parte della propria Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) datrice di lavoro, sita nella Regione Lombardia.
A fondamento del diniego di nulla osta l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di appartenenza del lavoratore aveva addotto la asserita “grave attuale carenza organica del profilo di appartenenza”.
In sede di diffida stragiudiziale lo Studio Legale Nouvenne ha eccepito l’infondatezza, e, comunque, l’illegittimità, del diniego in questione, sotto svariati profili e, pertanto, ha intimato all’ASST datrice di lavoro la revoca e/o l’annullamento del diniego di nulla osta.
Ed invero, sotto un primo profilo, lo Studio Legale Nouvenne ha evidenziato che la suddetta motivazione (“grave attuale carenza organica” di personale infermieristico) risulta contraddetta dalle risultanze del “PIAO” e del “Conto annuale del personale”, da cui si evince che nei due anni precedenti vi è stato un, nient’affatto irrisorio, incremento di personale infermieristico.
Mentre, sotto un secondo profilo, lo Studio Legale Nouvenne ha ulteriormente evidenziato la contraddittorietà della motivazione (“grave attuale carenza organica” di personale infermieristico), in quanto smentita dal rilievo che, in precedenza, l’ASST datrice di lavoro aveva concesso al lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, il nulla osta, dapprima all’assegnazione temporanea per un anno (dal 3/10/2022 al 2/10/2023) di esso Infermiere presso la stessa ASL della Regione Campania (che aveva successivamente emesso il Bando di mobilità in questione), e, poi, alla proroga (per ulteriori due anni e, quindi, fino al 2/10/2025) della suddetta assegnazione; chè, invece, l’ASST datrice di lavoro ben avrebbe potuto – consentendolo espressamente la norma precitata (“L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”) – negare il richiesto nulla osta, atteso che la invocata “grave attuale carenza organica” rappresenta, con ogni evidenza, uno di quei “casi o esigenze eccezionali” che avrebbero giustificato il diniego di nulla osta.
Da ultimo, lo Studio Legale Nouvenne ha, in ogni caso, eccepito la (manifesta) illegittimità del diniego di nulla osta, per (altrettanto manifesta) genericità della motivazione, avendo l’ASST datrice di lavoro omesso di precisare in che misura la dedotta “grave attuale carenza” di organico riguardi lo specifico ruolo di “Infermiere di Famiglia” assegnato al lavoratore e lo specifico ambito territoriale di operatività assegnato al medesimo (due cittadine di una provincia della bassa lombarda).
Al momento della pubblicazione del presente contributo l’ASST in questione non ha ancora preso posizione rispetto alla diffida.
Lo Studio Legale Nouvenne ha inviato analoga diffida anche all’ASL di destinazione, intimando la conservazione del posto in organico al lavoratore, con riserva o in “soprannumero”, sino a che la controversia con l’ASST datrice di lavoro non si sia risolta e riservandosi, in difetto, di chiedere il relativo risarcimento dei danni.
In uno dei prossimi contributi si darà conto degli esiti della controversia.
Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza, sia stragiudiziale, sia, eventualmente, giudiziale, in favore di quei Lavoratori del Comparto della Sanità Pubblica che si siano visti negare il nulla osta alla mobilità.
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