Per i lavoratori dipendenti assunti a far data dal 7 marzo 2015 operano le c.d. tutele crescenti introdotte dal D.Lgs n. 23/2015, in vigore dal 7 marzo 2015.

  1. A) Per le Aziende c.d. Grandi (che sono quelle con più di 15 dipendenti (5, se agricole) nell’unità produttiva; oppure con più di 15 dipendenti (5, se agricole) nel comune; oppure con più di 60 dipendenti complessivamente), vale quanto segue:

a1) in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro (con possibilità, per il lavoratore, di optare, in sostituzione della reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR), oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione (con una soglia minima di 5 mensilità), dedotto il c.d. aliunde perceptum;

a2) in caso di assenza di motivi (quando cioè il Giudice accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo o oggettivo addotti dal Datore di lavoro), non è prevista la reintegra ed al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria pari a 2 mensilità di retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità; tale indennità è esente da contribuzione previdenziale;

a3) in caso di manifesta insussistenza del fatto materiale (solo per i licenziamenti disciplinari per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), al lavoratore spetta la reintegra in servizio (con facoltà di optare, in sostituzione della reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR), oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione (con una soglia massima di 12 mensilità), dedotto il c.d. aliunde perceptum e percipiendum;

a4) in caso di mancanza del motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro (con possibilità, per il lavoratore, di optare, in sostituzione della reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR), oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione (con una soglia minima di 5 mensilità), dedotto il c.d. aliunde perceptum;

a5) nel caso di vizio di forma o di procedura (cioè intimato senza esplicitazione della motivazione oppure in violazione della procedura di licenziamento disciplinare), non è prevista la reintegra ed al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria pari ad una mensilità di retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.

  1. B) Per le Aziende c.d. Piccole (fino a 15 dipendenti):

b1) nel caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale o quando manchi il motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, valgono le stesse regole previste per le Aziende c.d. Grandi (reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegrazione, dedotto il c.d. aliunde perceptum);

b2) in caso di assenza di motivi (quando cioè il Giudice accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo o oggettivo addotti dal Datore di lavoro), non è prevista la reintegra ed al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria pari a 1 mensilità di retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità; tale indennità è esente da contribuzione previdenziale;

b3) nel caso di vizio di forma o di procedura (r iinare), non è prevista la reintegra ed al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria pari ad una mensilità di retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 e un massimo di 6 mensilità.

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  1. C) Per i dipendenti pubblici continua, invece, ad operare l’art. 18 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) nella sua versione antecedente alle modifiche introdotte con la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero).

Conseguentemente, nel caso di licenziamento nullo e/o illegittimo, al lavoratore dipendente di una P.A. spetta la reintegra nel posto di lavoro (con possibilità, per il lavoratore, di optare, in sostituzione della reintegrazione, per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione (con una soglia minima di 5 mensilità), dedotto il c.d. aliunde perceptum;