Si osserva nella pratica, più frequentemente di quanto non si pensi, il caso di dipendenti pubblici che, trasmigrati, in esito a procedure di mobilità collettiva, alle dipendenze di un diverso Ente pubblico (per es. dipendenti di una Provincia trasferiti alla Regione) vengono lasciati in uno stato di sostanziale inattività, non venendo assegnate agli stessi mansioni da svolgere, oppure venendo assegnate agli stessi mansioni che riempiono solo una limitata quota dell’orario di lavoro, rimanendo, per il resto del tempo, il dipendente inattivo.

Tale situazione è fonte di responsabilità risarcitoria per l’Ente di destinazione, ma può esserlo anche per l’Ente di provenienza, se i dipendenti operino in regime di distacco.

Essa, infatti, produce a danno del dipendente che si trovi in questa situazione una serie di pregiudizi, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Sotto il profilo dei danni non patrimoniali vengono in rilievo: a) i danni alla professionalità, sia in termini di lesione alla specifica professionalità, sia in termini di lesione all’immagine professionale; b) i danni morali e/o esistenziali; c) eventuali danni alla salute psico-fisica, laddove il dipendente, in conseguenza del sopradescritto stato di cose, abbia sviluppato una qualche patologia.

Sotto il profilo dei danni patrimoniali possono, invece, venire in rilievo: a) un danno da perdita retributiva, se il dipendente, a causa del suddetto stato di cose, si veda precludere il maturare delle condizioni necessarie per vedersi riconoscere la retribuzione c.d. premiante; b) eventuali danni da perdita di “chance”, se il dipendente si sia trovato a dover rinunciare ad altre occasioni di impiego.

Lo Studio Legale è a disposizione dei dipendenti pubblici che versino in simili situazioni per la relativa assistenza sia stragiudiziale che giudiziale.