La disciplina dettata dal CCNL di riferimento prevede il diritto dei Dirigenti medici di fruire di un congedo retribuito per matrimonio della durata di quindici giorni, congedo che può essere goduto “anche entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio”.

Diverse Aziende sanitarie, nulla disponendo in proposito la normativa contrattual-collettiva, hanno adottato dei Regolamenti aziendali volti a disciplinare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di congedo per matrimonio e tanto al fine di garantire la corretta operatività della Struttura ospedaliera.

In assenza di un Regolamento Aziendale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la richiesta di permesso retribuito per matrimonio deve essere presentata con un preavviso sufficiente, secondo buona fede e correttezza; allo stesso modo, tale richiesta dovrà essere valutata conformemente a buona fede e correttezza da parte dell’Azienda Ospedaliera, non essendo legittimi dinieghi pretestuosi o immotivati.

La richiesta del Dirigente Medico di usufruire del congedo in questione potrebbe, infatti, essere respinta dall’Azienda Ospedaliera soltanto per comprovate ragioni organizzative o produttive ostative al godimento del permesso, oppure per non essere stata presentata con sufficiente anticipo.

Lo Studio legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza ai Medici che si fossero visti opporre un diniego alla richiesta godimento del permesso in esame.