Anche i lavoratori inquadrati nella categoria dei Dirigenti possono, al pari di tutti gli altri lavoratori inquadrati nelle categorie degli impiegati degli operai e degli impiegati, essere licenziati per giusta causa.

Stante la particolare intensità del rapporto fiduciario che lega il Dirigente al Datore di lavoro – intensità correlata all’ampiezza di poteri di cui dispone il Dirigente – fatti che potrebbero non integrare una giusta causa di licenziamento nei confronti di un impiegato o di un operaio, possono, invece, essere posti a fondamento di un licenziamento nei confronti di un Dirigente.

Tanto che, in giurisprudenza, al fine di valutare se il licenziamento del Dirigente sia, oppure no, legittimo, si è soliti parlare di “giustificatezza” del licenziamento.

La giustificatezza può essere integrata da qualsiasi circostanza, oggettiva o soggettiva, che possa turbare il legame di fiducia, anche a prescindere da un inadempimento, ivi comprese difficoltà relazionali con i vertici aziendali o con i colleghi.

In giurisprudenza si è, per esempio, ritenuto legittimo il licenziamento di un Dirigente che utilizzava la carta di credito aziendale per esigenze personali ed estranee al lavoro, senza fornire alcuna giustificazione; oppure quello di un Dirigente che aveva intrapreso delle trattative con altri dipendenti per costituire una Società destinata ad operare nello stesso settore dell’impresa del Datore di lavoro; oppure, ancora, quello di un Dirigente che non aveva segnalato l’esistenza di attività irregolari compiute in azienda e sconosciute ai vertici aziendali; oppure, ancora, quello di un Dirigente che aveva tentato di seminare disaccordo tra gli altri Dirigenti e di sobillare le impiegate.

Si richiede, cioè, che il licenziamento del Dirigente sia fondato su ragioni obiettivamente apprezzabili e giustificabili e che, quindi, non sia pretestuoso.

Ad un iniziale orientamento della Corte di Cassazione che riteneva non necessaria la preventiva contestazione disciplinare dell’addebito, se ne è andato sostituendo un altro, ormai consolidato, secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento per motivi disciplinari, è sempre necessario che il Datore di lavoro proceda alla preventiva contestazione degli addebiti nei confronti del Dirigente, concedendogli il termine di legge di cinque giorni per l’eventuale presentazione delle giustificazioni; ricevute, o non ricevute, le quali, potrà, poi, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo Studio Legale Nouvenne è a disposizione per la relativa assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, tanto dei Dirigenti che intendano impugnare un licenziamento loro impartito per giusta causa, quanto dei Datori di lavoro che intendano procedere all’irrogazione di un licenziamento per giusta causa nei confronti di un Dirigente.